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Con la definizione “Made in Italy” ci si riferisce ad un’indicazione apposta sul prodotto o sulla confezione, che attribuisce l’origine del bene al nostro paese, al fine di consentire al consumatore di distinguere tra merci nazionali o importate.
Come consideri questa frase?
Il Made in Italy può considerarsi come il frutto di una lunga e fertile combinazione tra:
a. cultura
b. arte
c. artigianato
d. abilità manifatturiera
e. territorio e memorie storiche
Il Made in Italy ha assunto un valore suggestivo tale da diventare testimonianza di valori estetici e di elevati standard di qualità, o meglio l’espressione dell’italian life style.
La produzione Made in Italy, suddivisa in settori, ha sempre più necessitato di…(completa la frase)
La normativa Made in Italy ha in se il difficile compito di bilanciare esigenze contrapposte.
La normativa nazionale del Made in Italy deve scontrarsi con quella comunitaria, orientata a:
valorizzare il mercato unico
il principio di libera circolazione delle merci
sul piano internazionale, l’Italia aderisce all’Accordo di Madrid del 1891, che sancisce l’obbligo di:
Indicazione precisa
In caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione
Il D.P.R. n° 656/1968 nell’ordinamento italiano, introduce il fermo amministrativo a cura degli uffici
doganali delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.
Per determinare il Paese di origine di un prodotto, occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del prodotto applicando i due criteri contenuti:
all’art. 60 del Codice Doganale dell’Unione
L’art. 60 del CDU stabilisce: le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono
considerate originarie di tale Paese o territorio.
Mediante il secondo comma dell’art. 60 CDU le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Cosa si vuole intendere con la sigla I.V.O.:
Informazione Vincolante in materia di Origine
L’I.V.O. è un mezzo che consente ad un imprenditore di domandare all’Agenzia delle Dogane l’origine di un prodotto.
Quando si affronta la questione della protezione giuridica del marchio, emergono considerazioni circa la sua tutela su piani distinti, e quindi in diversi ambiti normativi.
La registrazione di un marchio permette di tutelarsi da tutte quelle condotte illecite che rendono
confondibili i marchi agli occhi dei consumatori evitando così il rischio di confusione, e conferisce inoltre la titolarità in capo all’avente diritto di stipulare accordi di licenza.
L’azione di contraffazione può mirare oltre che all’inibitoria, anche al risarcimento del danno.
La condotta contraffattoria contravviene alla forma disciplinare degli art. …(completa la frase)
Facendo salve le disposizioni in materia di tutela dei segni distintivi e di brevetto, specificatamente al
marchio, resta di interesse l’ipotesi delineata dall’art. 2598, n°1 c.c. come consideri questa frase:
La configurabilità dell’atto sleale, per tale illecito, sussiste per il solo fatto di realizzare un
potenziale danno o il pericolo di un danno al concorrente, prescindendo dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La domanda di concorrenza sleale può essere accolta anche quando sia stata eseritata la contestuale
azione di contraffazione del marchio, a condizione che tali atti siano realmente idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività altrui.
L’ autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene denominata.
Accanto alla tutela prevista in ambito civilistico, interviene un ramo del diritto penale che punisce la
contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ex 473 c.p. e 474 c.p. per l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti aventi segni falsi:
L’ art. 517 c.p. sanziona la messa in circolazione di informazioni ingannevoli su origine e
provenienza dei prodotti, in chiave di tutela dell’economia pubblica.
L’ intervento sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, volti alla preservazione della
simmetria informativa tra le parti di scambio, con specifico riferimento alla produzione italiana è
regolamentato dalla Legge Finanziaria del:
Il d.l. 14 marzo 2005 n° 35 c.d. Decreto competitività, convertito nella Legge 14 maggio 2005 n° 80 ha rafforzato la tutela giuridica del Made in Italy.
La Legge n° 166/09 ha avuto il pregio di introdurre il Made in Italy rafforzato, ossia il 100% Made in Italy o 100% Italia “tutto italiano”.
Il 100% Made in Italy è riservato alle produzioni interamente italiane, per tale non possono fregiarsi
quei produttori cui sia avvenuta in Italia solo l’ultima trasformazione o lavorazione.
Per ogni settore merceologico di riferimento vengono individuate le specifiche fasi di lavorazione, ad esempio nel settore della pelletteria si distinguono:
la concia
il taglio
la preparazione
l’assemblaggio
la rifinizione
Con la denominazione DOP si stà a indicare, le denominazioni di origine protetta
Con la denominazione IGP si stà ad indicare tutte le indicazioni geografiche protette.